Amministrazione Trasparente: Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

Filtri

Usiamo Cookies nel nostro sito

Informativa
iisteramo.edu.it usa i cookie e i dati per:

- Fornire e gestire i servizi, ad esempio per monitorare e proteggerti da spam, attività fraudolente e illeciti.
- Misurare il coinvolgimento del pubblico e le statistiche dei siti per capire come vengono usati i nostri servizi.

Se accetti, useremo i cookie e i dati anche per:
- Fornire un'esperienza di navigazione confortevole con i servizi esistenti.
- Migliorare la qualità dei nostri servizi e svilupparne di nuovi.

In ogni caso, questo sito non contiene pubblicità o inserzioni di alcun tipo gestite da terzi, ne condivide dati sensibili con terzi per scopi commerciali
Privacy - Termini